I rischi ci sono e non devono essere sottovalutati, ecco cosa succede se non si partecipa alle riunioni di condominio: le conseguenze che nessuno immagina.
C’è un momento, nella vita di ogni edificio, in cui si prendono decisioni che cambiano tutto. Spese importanti, lavori straordinari, nuove regole interne, nomine decisive. Eppure molti scelgono di non esserci, convinti che la propria assenza non faccia alcuna differenza.

Impegni di lavoro, contrasti con i vicini, semplice disinteresse o distanza geografica: le ragioni per disertare quell’appuntamento collettivo sono tante. La tentazione di restare fuori da dinamiche talvolta complesse è forte. Ma è davvero una scelta senza conseguenze? La verità è che ignorare certi incontri non comporta multe immediate o sanzioni automatiche. Tuttavia, può avere effetti concreti e duraturi, soprattutto sul piano economico e decisionale.
Quando l’assenza non ti mette al riparo dalle decisioni: ecco cosa succede se non partecipi alle riunioni di condominio
Non presentarsi non costituisce un illecito. Nessuna norma impone la partecipazione obbligatoria e non sono previste sanzioni per chi resta a casa. La partecipazione è un diritto, non un dovere. Eppure, proprio qui si nasconde il nodo cruciale: chi non partecipa rinuncia automaticamente a votare e a incidere sulle scelte che riguardano l’edificio. Il peso del voto, proporzionato ai millesimi di proprietà, viene esercitato solo da chi è presente. Gli altri accettano implicitamente che siano i vicini a decidere anche per loro.

Se viene approvato un intervento costoso – come il rifacimento della facciata o del tetto – l’assente sarà comunque tenuto a pagare la propria quota. Se cambiano le regole sull’uso delle parti comuni, quelle disposizioni varranno anche per chi non era seduto al tavolo delle decisioni. L’assenza, insomma, non protegge dalle spese né dagli obblighi. Le deliberazioni adottate in modo regolare sono vincolanti per tutti, presenti e assenti.
Il vero tema: cosa accade se salti l’assemblea condominiale
Solo ora si entra nel cuore della questione: l’appuntamento in questione è l’assemblea condominiale, organo centrale nella gestione dell’edificio. È durante l’assemblea che si approvano bilanci, preventivi, lavori straordinari e si nominano o revocano gli amministratori, secondo quanto previsto dagli articoli 1135, 1136 e 1137 del Codice Civile. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima, come stabilito dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione.
Chi non partecipa può impugnare una delibera, ma solo entro limiti precisi. Le decisioni annullabili devono essere contestate entro 30 giorni dalla ricezione del verbale; quelle nulle possono essere impugnate senza limiti di tempo. Non è però possibile contestare una scelta solo perché non gradita nel merito. Un aspetto fondamentale è leggere tempestivamente il verbale: ignorarlo significa rischiare di perdere il diritto di agire.
Esiste comunque un’alternativa all’assenza totale: la delega scritta, prevista dall’art. 67 delle disposizioni di attuazione, che consente di farsi rappresentare da un altro condomino o, se il regolamento lo permette, anche da un esterno. Nei condomini più grandi esistono limiti precisi al numero di deleghe che una persona può ricevere. Va infine distinta l’assenza dall’astensione: chi si astiene è presente ma non vota su un punto specifico. L’astensione conta ai fini del quorum, ma non equivale a voto contrario.
Restare fuori dalle assemblee può sembrare una scelta neutra. In realtà, nel contesto condominiale, l’indifferenza raramente lo è. Le decisioni arrivano comunque, le spese pure. E spesso, quando ci si accorge dell’impatto, è ormai troppo tardi per intervenire.





